Adempimenti ordinari

Adempimenti ordinari

 

Adempimenti fiscali: Modello UNICO

 

Le Pro Loco che possiedono partita IVA e aderenti al Regime forfettario 398/91 devono compilare ogni anno il modello UNICO (denuncia dei redditi), indicando tutti i proventi da attività commerciale, ovvero:

  • gli incassi delle feste per cui si è versata l’IVA
  • gli incassi per cui la Pro Loco emette fattura
  • gli incassi per la vendita di gadget
  • le offerte 
  • i contributi che alla fonte hanno applicata l’aliquota IRES del 4%

 


 

Fattura elettronica

 

Le Pro Loco titolari di partita IVA hanno l’obbligo di fatturazione elettronica: non è invece necessaria per le Pro Loco che nell’anno precedente hanno avuto ricavi di natura commerciale inferiori ai 65.000 euro. Anche a queste Pro Loco, tuttavia, consigliamo di emettere fattura elettronica, sia per una “comodità contabile”, che per adeguarsi al modus operandi di ormai quasi la totalità dei fornitori che emettono fattura elettronica.

 

Che cos’è la fattura elettronica

Per fatturazione elettronica si intende la possibilità di emettere e conservare le fatture nel solo formato digitale. L’Art. 21 comma 1 DPR n.633/1972 (Decreto Iva) cita: « Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico». Inoltre precisa che: «Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario»: circostanza determinante perché una fattura possa essere definita elettronica è quindi che la stessa sia in formato elettronico quanto viene trasmessa, ricevuta ed accettata dal destinatario.
L’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dalla Finanziaria 2008. La legge ha stabilito che la produzione in formato telematico e la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

 

Conservazione della fattura elettronica

 

Mentre l’emittente della fattura ne garantisce l’origine informatica e l’integrità del contenuto e procede alla diretta conservazione elettronica della fattura stessa, il destinatario (ad esempio la Pro Loco che non ha optato per la fatturazione elettronica perché ancora esente) può decidere o meno di accettare tale processo. Qualora non lo accetti, potrà materializzare il documento. Pertanto, la stampa e la conservazione analogica rappresentano un comportamento concludente ed esprime l’intenzione del destinatario di non accettare la fattura come elettronica. 

 

Programma on line per la fatturazione elettronica

 

La Federazione Trentina Pro Loco dà la possibilità alle Pro Loco interessate di gestire l’emissione e la conservazione delle fatture elettroniche tramite la “Piattaforma YouDox”. 
L’adesione a tale piattaforma può essere richiesta presso i nostri uffici (info@unplitrentino.it) ed è gratuita.

 


 

Modello Eas

 

Le Pro Loco che hanno solo il codice fiscale, oppure che hanno anche la partita IVA e non hanno optato per il regime 398/91, sono obbligate a presentare il modello EAS.
Possono effettuare la comunicazione ridotta, compilando solo alcuni campi, solo ed esclusivamente se sono iscritte al registro delle APS (Associazioni di Promozione Sociale)
Quelle che invece ricadono sotto questa categoria e non sono Associazioni di Promozione Sociale devono presentare il modello in forma completa.

Le Pro Loco che hanno optato per il regime 398/91 sono esentate dall’invio del modello EAS.

 


 

Adempimenti Privacy

 

A cura di Mauro Giannarelli.

 

“Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016” o GDPR (General Data Protection Regulation)
Il GDPR è un Regolamento UE che stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati (art.1).
Il GDPR definisce dato personale "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)", con l'ulteriore precisazione che "si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale" (art. 4 GDPR).
La disciplina introdotta dal Regolamento dovrà essere applicata ai casi di trattamenti di dati personali interamente o parzialmente automatizzati, nonché ai trattamenti manuali che abbiano ad oggetto dati personali contenuti o destinati ad essere contenuti in archivi.
Con l’entrata in vigore del GDPR cessano tutte le normative nazionali sulla privacy in quanto dal 25 maggio si applica il Regolamento (UE) 2016/679 (o GDPR) vincolante per tutti.
Le modifiche introdotte con l’entrata in vigore del GDRP per le Pro Loco che acquisiscono direttamente i dati dei soci ai soli fini associativi della Pro Loco stessa, e che li utilizzano nel solo ambito associativo, senza trasmetterli a terzi, non sono significativamente diverse rispetto a quanto già dovevano fare.
Per le richieste di adesione dei soci alla Pro Loco, suggeriamo di utilizzare questo modulo (da personalizzare con i vostri dati).
La Federazione Trentina Pro Loco, per meglio rispondere a questa specifica esigenza, ha sottoscritto una convenzione con la ditta Cercasì di Trento a favore di tutte le Pro Loco associate per l’espletamento degli obblighi derivanti dalla nuova norma. Le Pro Loco interessate a questo servizio possono perciò rivolgersi direttamente a Cercasì.

 


 

Registro Iva minori e versamento Iva

 

Le Pro Loco appartengono alla categoria degli enti non commerciali: possono tuttavia, se lo desiderano, svolgere attività commerciale, al solo scopo di realizzare le attività istituzionali definite dallo Statuto. In questo caso devono dotarsi obbligatoriamente di partita IVA (si ricorda che, essendo enti non commerciali, gli utili di questa attività non possono essere redistribuiti tra i soci ma vanno reinvestiti ai fini degli scopi associativi). La normativa di riferimento è il decreto legislativo 4 dicembre 2007 n°460.

 

Adempimenti contabili:

 

  • Registro IVA minori 

Per le Pro Loco che operano in regime 398 91 (vedi sotto), i corrispettivi e proventi da attività commerciale devono essere riportati nel registro corrispettivi contribuenti minori, detto “Registro IVA minori”. Questo registro è obbligatorio ai fini fiscali. 

 

  •  Versamento IVA

Trimestralmente si verserà tramite F24 il dovuto all’erario e cioè il 50% dell’IVA sugli incassi (cod. tributo 6031 per il primo trimestre da versare entro il 16 maggio, cod. tributo 6032 per il secondo trimestre da versare entro il 16 agosto, cod. tributo 6033 per il terzo trimestre da versare entro il 16 novembre, cod. tributo 6034 per il quarto trimestre da versare entro il 16 febbraio dell’anno successivo). In caso di ritardo nel versamento dell’IVA dovuta, questa va versata all’erario aggiungendo all’importo dovuto anche i relativi interessi e le relative sanzioni (ravvedimento operoso). 

 

  • Conservazione fatture e gli scontrini fiscali


Le fatture emesse dalla Pro Loco e le fatture di acquisto di merci e servizi devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate per 10 anni. Optando per il Regime 398/91 si è esonerati dalla tenuta di registratore di cassa e quindi dall’emissione di scontrini fiscali.

 

REGIME IVA 398/91

 

Premessa

Con l’entrata in vigore del nuovo codice degli Enti del Terzo Settore (Legge 117/2017) è stato abrogato l’art. 9 bis del Decreto Legislativo 417/1991 che dava facoltà alle Pro Loco di aderire, se lo desideravano, al regime contabile forfettario previsto dalla Legge 398/91.

Dal periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), le Pro Loco non potranno quindi accedere alle agevolazioni della Legge 398/91. Daremo comunicazione quando verrà messo in operatività.
Nel frattempo, le Pro Loco possono continuare ad operare nel regime contabile forfettario previsto dalla Legge 398/91.

 

Regime contabile Forfetario Legge 398/91

Nel momento in cui si dota di Partita IVA, la Pro Loco deve necessariamente scegliere un regime contabile. In questa sede descriviamo solo quello previsto dalla legge 398/91, Regime Forfetario, in assoluto il più adeguato per le associazioni Pro Loco. Non tratteremo gli altri regimi di contabilità ordinaria o semplificata, perché a differenza del Forfetario 398/91 richiedono l’appoggio di un commercialista, vista la loro maggior complessità.

 


 

Spesometro

 

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto:

  • dal 1° gennaio 2019 l’abrogazione generalizzata dello spesometro (nei confronti di tutti i soggetti anche di coloro che non emettono fattura elettronica);
  • dal 1° gennaio 2019 l’introduzione di una nuova comunicazione – cd. ESTEROMETRO - che prevede la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. L’invio deve essere effettuato dal 1° gennaio 2020 con scadenza trimestrale (entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento).

 


 

Prestazioni occasionali: obbligo di comunicazione all'Ispettorato del Lavoro

 

Riferimento normativo: DL 146/2021

 

Vale per: tutti gli enti che svolgono attività di impresa

 

Cosa si comunica: le collaborazioni lavorative con lavoratori autonomi occasionali

 

Mezzo di comunicazione: mail – serv.lavoro@pec.provincia.tn.it

 

Qui trovate la nota n. 109 del Ministero del Lavoro, che risponde tramite FAQ ai quesiti più comuni.

 

Mentre qui potete scaricare il Facsimile della comunicazione all'Ispettorato.

 

Alcune precisazioni:

 

  • gli Enti del Terzo Settore (comprese quindi le APS) che svolgono solamente attività NON commerciale (e che quindi operano con il solo codice fiscale) non devono adempiere all'obbligo di comunicazione in quanto non sono considerati "imprenditori";
  • per gli enti non profit che svolgono anche attività commerciali, in via esclusiva, prevalente o anche solamente marginale rispetto a quelle istituzionali, l'obbligo di comunicazione scatta solo “con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell'attività imprenditoriale”. Provando a fare un esempio: se un’associazione organizza un corso di formazione rivolto a terzi a pagamento e il docente è inquadrato come lavoratore autonomo occasionale, l'ente avrà l'obbligo di comunicare all'Ispettorato territoriale del lavoro l'avvio della prestazione poiché la stessa si inserisce in un'attività di tipo commerciale; qualora lo stesso corso, tenuto dallo stesso soggetto, fosse invece svolto in maniera gratuita e senza quindi chiedere nulla ai partecipanti, in quel caso non vi sarebbe l'obbligo per l'ente di comunicare l'avvio della prestazione occasionale;
  • le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo non vanno comunicate, se queste sono GIA' oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall'art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.