Diventare APS

A seguito della riforma del terzo settore la Federazione Trentina delle Pro Loco ha concluso che la migliore strada da seguire per le Pro Loco sia quella di assumere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale, modificando lo statuto ed iscrivendosi al registro APS.

 

Quanto sopra permetterà:

  1. di essere riconosciuti a pieno titolo come ETS (enti del terzo settore)
  2. di continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali pur avendo una partita IVA e gestendo attività commerciali
  3. di essere iscritti nel RUNTS (registro unico del terzo settore), in teoria automaticamente, previo adeguamento dello statuto e iscrizione nell'attuale registro APS

 

Per l'iscrizione della Pro Loco al Registro delle APS devono essere rispettati questi vincoli:

  • i soci devono essere almeno il doppio + 1 dei componenti il Consiglio Direttivo, quindi ad esempio, se volete un Consiglio Direttivo di 15 componenti, i Soci devono essere almeno 31);
  • se costituita dal 3 agosto 2017 in poi, l'assemblea costituente deve essere stata formata da almeno 7 persone.

 

Deve essere prestata attenzione ai punti che seguono:

  1. se il "nuovo" Statuto prevede un numero di componenti per il Consiglio Direttivo DIVERSO dal "vecchio" Statuto e volete fare arrivare a scadenza naturale l'attuale Direttivo, dovete far votare dall'Assemblea che "il Direttivo in carica arriverà fino a naturale scadenza". Per ovviare al problema, potete comunque scegliere di indicare, invece che un numero fisso per i componenti, un numero variabile (ad es. "da 7 a 9 componenti"). Ad ogni elezione sarà l'Assemblea a scegliere il numero di componenti per quello specifico mandato;
  2. il "nuovo" Statuto di fatto elimina il Collegio dei Revisori, che quindi, se presente nel "vecchio" Statuto, decade appena l'Assemblea recepisce quello "nuovo";
    gli organi di Revisione dei Conti e di Controllo nelle APS, disciplinati dagli Art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, sono nella maggior parte dei casi FACOLTATIVI.

 

Ma se si decide comunque di nominarli, questi devono rispondere a ben determinati requisiti

In particolare, l'Organo di controllo è obbligatorio solo quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. 


Attenzione, però: se si decide comunque di nominarlo, anche se la Pro Loco non rientra nell'obbligo, i componenti dell'Organo DEVONO ESSERE SCELTI tra le categorie di soggetti indicate nell'articolo 2397 comma 2 del Codice Civile che cita: " Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con dec". Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Per quanto riguarda l'Organo di Revisione legale dei conti, questo è obbligatorio quando si superano per due esercizi consecutivi questi limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.


Attenzione che, anche in questo caso, se si decide di nominare l'Organo, anche se la Pro Loco non rientrano nell'obbligo, questo deve essere un: "revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro".

  1. il "nuovo" Statuto, per adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore, impone inoltre che gli unici Soci possibili siano le persone fisiche, le APS e gli altri Enti del Terzo Settore. Sono quindi esclusi, quali soci, gli enti privati (ad es. attività commerciali), che decadono dalla qualifica di Socio appena l'Assemblea recepisce il "nuovo" Statuto. Tenetelo presente quando fate domanda di iscrizione al Registro delle APS. Ovviamente può associarsi il titolare dell'attività commerciale, ma lo fa a titolo personale, non "per conto di".

 

I passi da seguire per l'iscrizione della Pro Loco al Registro delle APS sono:

  1. convocare l’Assemblea dei Soci con relativo quorum per modificare lo Statuto della Pro Loco (contattateci per chiederci il modello di Statuto aggiornato);
  2. registrare lo Statuto all’Agenzia delle Entrate (anche qui: contattateci per i dettagli)
  3. trasmettere il nuovo Statuto al Servizio Turismo della PAT, unitamente al verbale dell'Assemblea che lo ratifica (va bene anche un estratto);
  4. procedere con l’iscrizione al Registro attraverso uno di questi due metodi:
    - in autonomia sul portale del RUNTS (saranno necessari PEC della Pro Loco, SPID e firma digitale del Presidente);
    - conferendo apposita delega a UNPLI sul portale MyUNPLI (richiesta solo la PEC della Pro Loco).

 


 

FAQ

 

E’ ancora possibile mantenere la nomina del delegato comunale nel Consiglio Direttivo?

Lo Statuto non può più prevedere la nomina di uno o più consiglieri da parte dell’amministrazione comunale.

 

Possono associarsi alla Pro Loco sia persone fisiche che persone giuridiche?

Si possono associare persone giuridiche (ad esempio altre associazioni), purché:
a non siano enti commerciali (es. albergo, azienda, negozio…);
b) la maggioranza delle persone giuridiche presenti sia APS.

 

Cosa devo fare se ho già modificato lo Statuto in assemblea?

Se avete già modificato lo Statuto, procedete comunque con:
1. comunicazione all’Agenzia delle Entrate del cambio di nome dell’Associazione, che dovrà contenere la sigla APS (tramite il modello AA7/10, entro 30 giorni)
2. domanda di iscrizione al Registro delle APS provinciale
3. invio del nuovo Statuto al Servizio Turismo della PAT

 

Devo necessariamente iscrivere la Pro Loco al Registro delle APS?

Non si tratta di un obbligo, ma l’iscrizione al registro delle APS (e l’automatica successiva iscrizione al futuro RUNTS) permetterà alle Pro Loco di continuare a godere delle agevolazioni fiscali previste dal regime agevolato Legge 398/1991 , (quando la riforma sarà attuata, le Pro Loco non potranno più beneficiare di questo regime) altrimenti verranno assimilate, per qualsiasi tipologia di attività commerciale, ad es. somministrazione prodotti durante le feste, agli enti commerciali, con tutto quanto ne deriva.